(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 4 settembre 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che all'Art. 3,
commi 52 e 53, autorizza le direzioni regionali ed i servizi autonomi
a   sostenere  spese  per  l'acquisto  di  materiali  e  attrezzature
d'ufficio,   ivi  comprese  quelle  informatiche,  libri,  riviste  e
pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a
pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione
del personale specifici corsi di aggiornamento professionale;
    Vista la circolare n. 5/2001, con la quale la ragioneria generale
ha  fornito  indicazioni  in ordine all'ambito di applicazione e alla
corretta  interpretazione  del  citato  Art. 8, comma 52, della legge
regionale  n.  4/2001,  individuando,  tra  l'altro, la necessita' di
adottare  un  apposito  regolamento per la disciplina di tali tipi di
spese,  ed  in  particolare  per  la  determinazione dei limiti delle
facolta'  conferite  al  funzionario  delegato,  delle  modalita'  di
erogazione  delle  spese, delle autorizzazioni necessarie, dei metodi
di giustificazione delle spese effettuate e dei modi di pagamento;
    Visto  il  testo  del regolamento recante norme per l'acquisto di
materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche,
libri,  riviste  e  pubblicazioni  anche su supporto informatico, ivi
compreso  l'accesso a pagamento a banche date on-line per le esigenze
operative correnti predisposto dal Servizio autonomo per il controllo
comunitario;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia della Regione;
    Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2296 del
5 luglio 2002;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  "Regolamento  per  l'acquisto  di  materiali e
attrezzature  d'ufficio,  ivi  comprese  quelle  informatiche, libri,
riviste  e  pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso
l'accesso  a  pagamento  a  banche  dati  on-line,  per  le  esigenze
operative   correnti   del   Servizio   autonomo   per  il  controllo
comunitario",  nel  testo  allegato  al  presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare
come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 24 luglio 2002
                                TONDO